GIP Trib. Firenze, ord. 17 gennaio 2024, giud. Di Girolamo
SOMMARIO: 1. La tela di Penelope del suicidio medicalmente assistito: dalla Corte costituzionale ai giudici di merito, andata e ritorno. – 2. La pretesa applicabilità dell’art. 580 c.p. oltre i confini del “servizio sanitario nazionale”. – 2.1. Le criticità di una clausola di equivalenza sostanziale per fatti commessi presso strutture straniere: un possibile superamento muovendo dalla natura dichiarativa della procedura prevista dal nuovo art. 580 c.p. – 3. Il trattamento di sostegno vitale dopo la sentenza n. 242 del 2019 e prima della nuova questione di legittimità costituzionale: il caso Trentini. – 4. Le ragioni della questione di legittimità costituzionale: a) la definizione dei trattamenti di sostegno vitale. – 4.1. b) il contrasto con gli artt. 3, 2, 13 e 32 Cost. – 4.2. c) L’ostacolo (superabile) dell’art. 137, terzo comma, Cost. – 5. L’(in)ammissibilità di una nuova valutazione del suicidio medicalmente assistito da parte della Corte costituzionale. – 6. I profili di illegittimità costituzionale relativi alla dipendenza da trattamenti di sostegno vitale: a) La natura eccezionale della norma introdotta dalla Corte costituzionale nell’art. 580 c.p. – 6.1. Vita versus autodeterminazione: il diverso “posizionamento” della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale a seconda del bene giuridico tutelato. – 6.2. Attualità versus necessità del trattamento di sostegno vitale: il profilo di insuperabile irragionevolezza dell’art. 580 c.p. – 7. Alcuni degli scenari ipotizzabili: a) inammissibilità per violazione con l’art. 137, terzo comma, Cost. – 7.1. b) inammissibilità per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore. – 7.2. c) inammissibilità per difetto di rilevanza – 7.3. d) inammissibilità per manifesta infondatezza. – 7.4. e) sentenza interpretativa di rigetto (di regola o di principio). – 7.5. f) sentenza di rigetto “secca”. – 7.6. g) sentenza, a vario titolo, di accoglimento. – 8. La lacuna assiologica in materia di fine vita e la “scelta” (insindacabile?) della Corte costituzionale.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.