D.d.l. S. 1433
Pubblichiamo in allegato il testo del disegno di legge di iniziativa governativa recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime" (d.d.l. 1433).
Il testo, presentato lo scorso 31 marzo, è stato assegnato 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato in sede redigente nel corso della seduta del 1 aprile 2025.
Segnaliamo, in particolare, il testo del nuovo articolo 577-bis:
«Articolo 577-bis. - (Femminicidio)- Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»
Nell'attesa di ospitare nuovi commenti sul tema, segnaliamo gli interventi del prof. Fiandaca, del prof. Donini, del prof. Pugiotto e del dott. Menditto già pubblicati sulla nostra Rivista.