Con ordinanza 2888/2020 la III Sezione della Cassazione, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché stabilissero «se l'abuso di autorità di cui all'art. 609-bis, comma primo, c.p., presupponga nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o se, invece, si riferisca anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 16 luglio scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma primo, c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».
In attesa delle motivazioni, che pubblicheremo non appena depositate, l'ordinanza di rimessione può leggersi in questa Rivista con una nota di Stefano Finocchiaro.
(Francesco Lazzeri)