Nota a Gup, Tribunale di Milano, sent. 15 ottobre 2021, n. 2805
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Abstract. La sentenza di merito in oggetto, relativa al noto caso Uber, riguardante lo sfruttamento dei riders impiegati nella consegna del cibo a domicilio, rappresenta il primo caso di applicazione dell’art. 603-bis c.p. ad un’ipotesi di caporalato digitale nell’ambito della Gig Economy. La pronuncia si sofferma sul significato da attribuire ad alcuni elementi costitutivi del delitto di sfruttamento lavorativo (ed in particolare sulle nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno dei lavoratori), e consente di svolgere alcune riflessioni sui confini applicativi della fattispecie richiamata in relazione alle più moderne forme di sfruttamento.
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’evoluzione del fenomeno del caporalato nell’ambito della Gig Economy. – 3. Il caso Uber e la prima sentenza di condanna per “caporalato digitale”. – 4. (segue) La fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 603-bis c.p., lo sfruttamento e lo stato di bisogno dei riders. – 5. Alcuni spunti di riflessione: i confini applicativi della fattispecie prevista dall’art. 603-bis c.p. e la nozione di sfruttamento. – 6. (segue) La rilevanza dell’accertamento dello “stato di bisogno” dei lavoratori nel delimitare i confini applicativi della fattispecie. – 7. (segue) L’approfittamento dello stato di bisogno. – 8. (segue) Strumenti processuali a garanzia dell’effettività del risarcimento per le vittime di sfruttamento e conseguenze.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.