ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Articolo  
02 Maggio 2025


Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere


AbstractL’introduzione nel nostro codice penale del delitto di femminicidio è una necessità derivante sia dagli obblighi sovranazionali assunti dal nostro Paese, sia, soprattutto, dall’urgenza che la comunità dei giuristi, grazie a nuove strutture interpretative, acquisisca la consapevolezza che i delitti di violenza maschile contro le donne sono fondati su una relazione di potere strutturalmente discriminatoria e diseguale ad oggi mai nominata e, anche per questo, mai rimossa. Le donne sono le uniche persone ad essere uccise per il solo fatto di appartenere al loro sesso (“in quanto donne”) e le norme penali, che non sono affatto neutre ma, da sempre, dotate di forte carica simbolica, devono esplicitare il meccanismo in cui si consuma il delitto, riconoscendone la matrice e adottando una “prospettiva di genere”, in applicazione dell’art. 3, secondo comma, Cost. Solo così gli operatori potranno offrire una corretta interpretazione dei femminicidi, dotati di assoluta specificità, trasformandoli da delitti passionali, che ruotano intorno ai sentimenti degli autori e alla colpevolizzazione delle vittime, in delitti di potere, come richiesto dalle norme sovranazionali. Per fare questo si impone l’abbandono di un linguaggio emozionale e gender neutral.

SOMMARIO: 1. Premessa «Qui decido io. Io sono l’uomo». – 2. Le fonti del diritto sulla violenza contro le donne e sul femminicidio. – 2.1. Le principali fonti sovranazionali. – 2.2. Ulteriori fonti sovranazionali. – 3. Il ruolo del diritto penale e il potere di nominazione. – 4. Declamare la neutralità e l’universalità cancella le donne. – 5. Diritto penale e dissimmetria. – 6. Diritto penale e simmetria costituzionale. – 7. Diritto penale e diritti umani. – 8. L’obbligo dello Stato di prevedere il delitto di femminicidio come applicazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione e delle Carte fondamentali sui diritti umani. – 9. Vedere la disuguaglianza sessuale, questa sconosciuta. – 10. Anche gli uomini sono uccisi (ma da altri uomini) e non per ragioni di genere. – 11. Il femminicidio non discrimina ma è causato dalla discriminazione. – 12. Nominare la violenza contro le donne come condizione strutturale non è discriminatorio. – 13. La ragionevolezza costituzionale di sanzioni più gravi per i reati di violenza contro le donne. – 14. Il panpenalismo non riguarda il femminicidio. – 15. Gli effetti della tipizzazione del femminicidio, nessun conflitto con la prevenzione.

 

*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.