Pubblichiamo in allegato, per l'interesse, il parere formulato dalla Commissione Diritto e Procedura penale dell'ANM sul disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio; il parere è stato approvato all'unanimità nella seduta del Comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati a Palermo il 23 maggio 2025.
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Riportiamo di seguito il testo della premessa.
Il disegno di legge n. 1433 presentato il 7 marzo 2025 al Senato della Repubblica dai Ministri della Giustizia, dell’Interno, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa in tema di femminicidio e contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, come si legge sul comunicato stampa, “appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne”.
Le fonti sovranazionali indicano infatti il femminicidio quale fenomeno avente caratteristiche proprie e peculiari: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (stipulata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con l. n. 77/2013) riconosce “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”, sottolineando che “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini” e prescrivendo agli Stati di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”. Analogamente, la direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica precisa: “nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro…” (Considerando 9). Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 (CEDAW), nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull’Italia rileva “che il femminicidio non è definito come un reato specifico” e raccomanda di “modificare il Codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio”. Nell’apprezzabile sforzo di combattere con strumenti sempre più incisivi il fenomeno, in continua crescita, della violenza nei confronti delle donne, il Governo ha, dunque, approvato lo scorso 7 marzo 2025 lo schema di un nuovo disegno di legge, che da un lato introduce una nuova figura di reato (femminicidio – art. 577 bis c.p.) ed una aggravante ad effetto speciale applicabile ad una nutrita serie di reati preesistenti, dall’altro detta nuove regole procedurali, volte a tutelare maggiormente la persona offesa, anche prevedendo specifichi obblighi formativi per gli operatori, fra cui i magistrati.
Fra le altre novità maggiormente significative, il testo:
● prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
● prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi ed onere motivazionale del giudice;
● introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
● nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
● introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
● rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
● estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
● introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577- bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.
La Commissione di studio in materia di diritto penale e procedura penale in seno all’Associazione Nazionale Magistrati, appena insediata, ha dunque deciso di occuparsi del d.d.l. in questione, attualmente all’esame del Parlamento, analizzandone i contenuti sotto tre punti di vista: sostanziale, processuale e con riferimento alle ricadute organizzative sugli uffici. A tal fine, la Commissione si è articolata in tre distinti sottogruppi, che hanno lavorato in parte in autonomia, condensando poi l’esito delle proprie valutazioni in un parere unitario, che viene posto all’attenzione del Comitato Direttivo Centrale perché lo faccia proprio.
Effettuata tale premessa, con il presente parere si intende formulare talune considerazioni con riferimento ad alcune disposizioni maggiormente innovative contenute nel disegno di legge ed ai profili di problematicità che la loro approvazione comporterebbe, analizzando partitamente le disposizioni destinate ad incidere sul codice penale e sul codice di procedura penale, nonché quelle che comporteranno ricadute sull’organizzazione degli uffici.