Nota a Corte cost., sent. 22 aprile 2022, n. 105, Pres. Amato, Red. Amoroso
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Abstract. La Consulta, con sentenza 105 del 2022, dichiara l’illegittimità dell’art. 586-bis, co. 7, c.p., in tema di commercio di sostanze dopanti, limitatamente alla previsione di un dolo specifico, ovvero al «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Con il perno dell’eccesso di delega ex art. 76 Cost. si congiungono osservazioni più “contenutistiche” della Corte in merito a globale assetto e teleologia del contrasto al doping. L’occasione è quindi propizia per aggiornare la riflessione su possibili riforme in materia, con l’accento questa volta su quelle non desiderabili, perché tali da stravolgere le linee politico-criminali non irragionevolmente tracciate, in origine, dalla legge 376 del 2000.
SOMMARIO: 1. L’ambientazione costituzionale della decisione in commento. – 1.1. Il dernier cri in materia di riserva di legge. – 1.2. L’ipotesi di decreto legislativo esorbitante la delega. – 2. La trama di Corte cost. 105/2022, fra espressi vincoli “formali” e implicite istanze sostanziali. – 3. Le ragioni, anche pre-art. 586-bis, per migliorare l’impianto normativo, senza alterarlo.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.