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  Notizie  
28 Ottobre 2026


Le principali novità di interesse penalistico contenute nel d.l. 22 ottobre 2026, n. 190 ("decreto sicurezza")

D.l. 22 ottobre 2026, n. 190



In attesa di ospitare contributi a commento, pubblichiamo in allegato il testo del d.l. 22 ottobre 2026, n. 190, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile, in vigore dal 23 ottobre 2026. 

 

Tra le molte modifiche al codice penale, segnaliamo in particolare: 

- all'art. 98 co. 1 c.p. (Minore degli anni diciotto), laddove prevede che «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita» viene aggiunto in fine il seguente periodo «Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria».

 

- all'art. 419 c.p. (Devastazione e saccheggio), viene aggiunta una nuova aggravante: «La pena  aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito».

 

- all'art. 420 c.p. (Attentato a impianti di pubblica utilità) viene aggiunta una nuova aggravante: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico».

 

- viene inserita la nuova fattispecie di "Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche" all'art. 420 bis c.p.:  

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con lamulta da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è  aumentata da un terzo alla metà se:

a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalita' idonee a rendere difficoltosa l'identificazione;

b) il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquies sono aumentate da un terzo alla metà».

 

- viene inserita la nuova fattispecie di "Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato" all'art. 635.1 c.p.: 

«Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà».

 

Nel codice di procedura penale, l'applicabilità della disposizione sull'arresto in flagranza differito (art. 382 bis c.p.p.) viene estesa alle fattispecie di cui agli artt. 419 (Devastazione e saccheggio), 420 (Attentato a impianti di pubblica utilità), 420 bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche) e 635.1 (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato). 

 

Tra le modifiche alle leggi complementari: 

- ancora in tema di minori, si segnalano importanti modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (codice del processo penale minorile), in particolare agli articoli 9 (Accertamenti sulla personalità del minorenne), 16 (Arresto in flagranza), 19 (Misure cautelari per i minorenni) e 23 (Custodia cautelare); 

 

- nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all'art. 3 (Avviso orale) viene aggiunto il comma 5 bis: 

«Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando cinque o piu' persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore, per motivi di sicurezza, puo' disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o piu' delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblicospecificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitato a determinate fasce orarie, nei confronti di colui che sia stato gia' destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti di cui al presente articolo o di cui all'articolo 2 del presente codice ovvero di cui agli articoli 10, 13 e 13-bis del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il divieto di radunarsi di cui al primo periodo puo' essere disposto per una durata non superiore a un anno, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. L'avviso orale con il divieto di radunarsi di cui al presente comma puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta', secondo la procedura di cui al comma 3-bis»;

 

- all'art. 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), viene aggiunto il comma 3 ter: 

«L'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresi' nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il delitto di cui all'articolo 420-bis del codice penale o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis.».