Corte cost., sent. 5 maggio 2025 (dep. 30 maggio 2025), n. 76, Pres. Amoroso, rel. Petitti
Segnaliamo ai lettori la sentenza n. 76/2025, depositata il 30 maggio 2025, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l’avviso che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonché di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida; nonché nella parte in cui non prevedono che la ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificata all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della legge 833/1978». Le questioni sono state sollevate dalla Prima Sezione della Corte di cassazione in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha dichiarato
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):
– nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
– nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;
– nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»;
2) e, via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».
Pubblichiamo di seguito il testo del comunicato stampa.
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LA PERSONA SOTTOPOSTA A TSO HA DIRITTO DI RICEVERE COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL TRATTAMENTO E DI ESSERE SENTITA DAL GIUDICE TUTELARE PRIMA DELLA CONVALIDA
Con la sentenza numero 76, depositata il 30 maggio 2025, la Corte costituzionale ha in particolare dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.
Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio. L’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni.
L’audizione è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione). In terzo luogo, costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d’urgenza di cui all’articolo 35, sesto comma, della legge numero 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona.
Non si oppongono all’obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida, che deve intervenire entro quarantotto ore, ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, della legge numero 833 del 1978, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa, ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione.
L’articolo 35 della legge numero 833 del 1978, pertanto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo:
– nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
– nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;
– nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente».
La Corte costituzionale ha dichiarato, inoltre, in via consequenziale, in relazione alla proroga del TSO, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».
Roma, 30 maggio 2025
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N.d.r.: Segnaliamo che, secondo i dati del Rapporto salute mentale del 2023 (ultimo disponibile), le persone sottoposte a TSO in quell'anno, a livello nazionale, sono state 4879. La sentenza della Corte costituzionale richiede pertanto agli uffici giudiziari immediati sforzi organizzativi, che richiederanno notevole impegno di personale e mezzi. In particolare, l'audizione delle persone sottoposte a TSO, da effettuarsi prima della convalida e presso le sedi nelle quali si trovano, richiederà un considerevole impegno da parte dei giudici tutelari, che dovranno essere opportunamnete supportati dall'Amministrazione in vista dei nuovi adempimenti (basti pensare agli spostamenti necessari per raggiungere i luoghi di ricovero).