Corte cost. sent. 6 luglio 2026 (dep. 2 ottobre 2026), n. 157, Pres. Amoroso, rel. Petitti
Segnaliamo ai lettori la sentenza n.157/2026 con cui la Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità promosso dal Tribunale ordinario di Firenze (ord. 29 dicembre 2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica.
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte.
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TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO: PER CONVALIDA E PROROGA OCCORRE LA DIFESA TECNICA
Con la sentenza numero 157, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio.
Atteso che il TSO incide sulla libertà fisica della persona, ed esige quindi le garanzie di cui all’articolo 13 della Costituzione, la Corte ha ritenuto necessaria la difesa tecnica, quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura. La Corte ha giudicato a tal fine insufficiente la difesa tecnica facoltativa, in quanto la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili.
Solo la difesa tecnica obbligatoria – ha osservato la Corte – assicura a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua condizione economica e sociale. L’integrazione normativa diretta a emendare il vizio riscontrato è così specificata in sentenza:
- quando le è comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;- se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d’ufficio, che il giudice tutelare designa tra gli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
- il difensore di fiducia, o quello d’ufficio, è tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida;
- al medesimo difensore va notificato il decreto sulla convalida;
- analoghe garanzie valgono in caso di proroga del TSO.
Roma, 2 ottobre 2026


