Corte cost. sent. 6 giugno 2024 (dep. 16 luglio 2024), n. 132, Pres. Barbera, rel. Pitruzzella
Abstract. Il c.d. ‘scudo erariale’, cioè la limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di dolo commissivo, è stato introdotto dalle disposizioni emergenziali nel 2020 e più volte prorogato; di recente, la Consulta si è pronunciata per la sua temporanea legittimità costituzionale, auspicando, però, un intervento legislativo volto a riordinare il sistema dei controlli e delle responsabilità ascritti in capo alla Corte dei conti, al fine di ulteriormente prevenire (dopo l’abolizione dell’abuso d’ufficio) i comportamenti ‘difensivi’ e la ‘paura della firma’, tipici della «fatica dell’amministrare». Sulla stessa linea si muovono le disposizioni contenute in un d.d.l., c.d. ‘Foti’ dal nome del proponente, il cui iter di approvazione è ancora in corso. Lo scritto ragiona sulle principali novità che emergono dal d.d.l. in materia di controlli e responsabilità amministrativa, attraverso una lettura parallela rispetto alle indicazioni della Corte costituzionale ed evidenziando, rispetto a queste, punti di contatto, differenze e principali criticità.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La strutturale «fatica dell’amministrare» e la contingenza dello scudo erariale: verso una ‘riforma’ della responsabilità amministrativa. – 3. Il d.d.l. ‘Foti’ a confronto con i suggerimenti della Corte costituzionale. – 4. L’«adeguata tipizzazione della colpa grave». – 5. Il controllo preventivo di legittimità e il rapporto con la responsabilità amministrativa.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.