Contributo pubblicato nel fascicolo 3/2026.
Segnaliamo ai lettori che il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la proposta di Direttiva contro la corruzione. La direttiva, che può leggersi in italiano attraverso questo link, dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla. Per il comunicato stampa del Parlamento Europeo clicca qui.
Il testo, assai articolato, e che immediatamente pubblichiamo, sarà prossimamente oggetto di approfondimenti sulla nostra Rivista.
L'adozione della Direttiva ha subito attirato l’attenzione dei media in rapporto agli obblighi di incriminazione di cui agli artt. 6 e 7 riferibili, rispettivamente, al traffico di influenze illecite e all’abuso d’ufficio. Il primo reato, come è noto, è stato parzialmente abolito dalla legge Nordio (l. n. 114/2024); il secondo reato è stato integralmente abolito dalla legge stessa. Entrambi gli interventi normativi sono andati esenti da censure di illegittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 117 Cost. per l’asserito contrasto con obblighi internazionali di incriminazione previsti dalla Convenzione ONU di Merida (per l’abuso d’ufficio) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (per il traffico di influenze). La Corte costituzionale, che aveva le mani legate per effetto del divieto di sindacare le norme penali con effetti in malam partem, e che avrebbe potuto superare quel divieto in presenza di veri e propri obblighi internazionali di incriminazione, ne ha tuttavia escluso l’esistenza nel caso dell’abuso d’ufficio, e ha ritenuto invece esistente un obbligo, formulato però in modo generico e con residui insindacabili margini di discrezionalità, in rapporto al traffico di influenze illecite. Di qui due pronunce di infondatezza (nn. 95/2025 e 185/2025).
Ora la nuova direttiva europea, che interviene nell’assetto normativo vigente a seguito della legge Nordio, sposta i problemi su un altro piano – politico/legislativo – e porrà il problema dell’attuazione degli obblighi di incriminazione di cui agli artt. 6 e 7 e di una eventuale procedura di infrazione, in caso di mancata attuazione.
Quanto al traffico di influenze illecite, si tratterà di valutare la compatibilità della disposizione di cui all’art. 346 bis c.p. con l’art. 6 della Direttiva che, tra l’altro, dà rilievo a influenze meramente asserite, non limita l’utilità connessa alla mediazione al denaro o altra utilità economica, non limita la mediazione illecita a quella diretta a far compiere al pubblico funzionario un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato.
Quanto all’abuso d’ufficio, è vero che il relativo nomen iuris non compare più nell’articolato della direttiva (mentre compare nel considerando numero 9) – essendo stata accolta la proposta italiana di riformulare, annacquandola, una prima versione – ma è anche vero che l’art. 7, in luogo dell’abuso d’ufficio, prevede un obbligo di incriminazione dell’“esercizio illecito di funzioni pubbliche’ così formulato: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici”.
La formulazione di questo nuovo obbligo di incriminazione è con tutta evidenza molto generica e lascia agli stati membri ampi margini di discrezionalità, difficilmente censurabili in un ipotetico giudizio di legittimità costituzionale, alla luce dei principi affermati dalla Consulta in relazione al traffico di influenze illecite nella sentenza n. 185/2025. Se ciò è vero – e se è vero che formalmente la Direttiva non prevede un obbligo di incriminazione riferito a un illecito denominato “abuso d’ufficio” – è anche vero che l’“Esercizio illecito di funzioni pubbliche”, di cui all’art. 7 della nuova Direttiva, sembra riferibile a condotte già riconducibili all’art. 323 c.p. e oggi prive di sanzione penale. Si tratterà allora di verificare attentamente, al fine dell’adempimento della Direttiva, se “almeno” alcune di quelle condotte, integranti “violazioni gravi della legge” da parte del pubblico funzionario, debbano essere configurate nuovamente come reato. Il problema si pone oggi non più con riferimento a un ipotetico nuovo giudizio di legittimità costituzionale, che presupporrebbe l’entrata in vigore della Direttiva e la scadenza del suo termine di attuazione – oltre che l’esistenza di un procedimento rispetto al quale una questione di legittimità costituzionale risultasse rilevante. Il problema si pone invece - come i media e più attenti osservatori hanno subito rilevato - sul piano legislativo e politico, in rapporto agli obblighi ora assunti con l’Europa, che dovranno essere valutati in primo luogo sul piano della responsabilità politica e delle eventuali iniziative sul piano parlamentare. Nel farlo, non si potrà mettere tra parentesi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2025, ha riscontrato l’esistenza di “indubbi vuoti di tutela” conseguenti all’abolizione dell’abuso d’ufficio, la cui compatibilità con la nuova Direttiva potrebbe peraltro in futuro essere oggetto di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE.
Il punto è allora non tanto chiedersi se esiste o meno un nuovo obbligo internazionale di incriminare l’abuso d’ufficio, ma di domandarsi se, nel quadro risultante dopo l’abolizione dell’abuso d’ufficio, vi siano gravi violazioni di legge del pubblico funzionario, nel compiere od omettere un atto nell’esercizio delle sue funzioni, che nello spirito della Direttiva e della sua attuazione, anche secondo il principio della buona fede, siamo tenuti a incriminare, senza poterci nascondere dietro la cattiva coscienza di chi, abolito l’abuso d’ufficio, pensasse di provare a fare con Bruxelles il gioco delle tre carte (o una sostanziale frode delle etichette) sostenendo che si tratta in ogni caso di un aliud rispetto all’“esercizio illecito di funzioni pubbliche” di cui all’art. 7 della Direttiva. Per fare solo un esempio: si può seriamente un domani raccontare all’UE che in Italia abusare intenzionalmente a danno di un cittadino – ad esempio, precludendogli per antipatia politica la vittoria di un concorso pubblico che meriterebbe – non è una grave violazione di legge che merita di essere incriminata?
Quel che è certo è che la nuova Direttiva riaccende i riflettori sul diritto penale della p.a. e sui correlati sistemi di prevenzione e repressione della corruzione e del malaffare, sollecitando non solo il legislatore, ma anche l’interprete. Gli approfondimenti da parte della nostra Rivista, come si è anticipato, non mancheranno.



Gian Luigi Gatta