ISSN 2704-8098
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  Articolo  
10 Gennaio 2024


Le modifiche al traffico di influenze da parte del DDL Nordio; tutt’altro che mere precisazioni!


Abstract. Il lavoro intende proporre una riflessione a tutto campo sulle novità che il disegno di legge Nordio, attualmente in discussione in Parlamento, introdurrebbe in materia di traffico di influenze illecite, anche attraverso una ricostruzione delle ragioni sottese all’anticipazione della tutela penale rispetto a comportamenti prodromici della corruzione. La riforma “Nordio” costituirebbe un terzo intervento riformatore del delitto previsto dall’art. 346-bis c.p., inserito nell’alveo dei reati contro la Pubblica Amministrazione soltanto nel 2012 dalla legge “Severino”, che inciderebbe in modo rilevante sull’ambito di applicabilità dell’istituto, anche in virtù della contestuale abrogazione del reato di abuso d’ufficio. La riscrittura della fattispecie promossa dal legislatore, inoltre, tenta di risolvere e chiarire il quid consistam della cd. mediazione illecita, da sempre il vero punto dolente del traffico di influenze illecite, finendo però, involontariamente, per fornire una prima definizione in negativo del fenomeno lobbistico del quale, invece, resta sempre più urgente una normativa positiva.

SOMMARIO: 1. Il DDL Nordio e la riforma dell’art. 346-bis. - 2. Il traffico di influenze illecite; le ragioni dell’incriminazione. - 3. L’innesto della fattispecie nel Codice penale nel 2012 e la prima modifica intervenuta nel 2019. - 4. I problemi ermeneutici sul significato dell’endiadi “mediazione illecita”; la soluzione pretoria della giurisprudenza. - 5. Le novità contenute nel DDL Nordio. - 6. La definizione della “mediazione illecita”. - 7. Conclusioni; i rischi di una riforma frettolosa e scarsamente meditata.

 

*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.