Segnaliamo ai lettori, per l’interesse, l’allegata memoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia del 19.9.2024, depositata in un procedimento penale nel quale, in relazione alla compravendita di esami concorsuali per l’accesso nelle forze armate, è contestato tra gli altri reati anche il delitto di traffico di influenze illecite.
Come è noto, tale delitto è stato riformulato in senso restrittivo dalla legge Nordio (l. n. 114/2024), con esito di parziale abolitio criminis. Rinvio, in proposito, al contributo pubblicato sulla nostra Rivista.
Nella sua prima parte, la memoria della Procura di Foggia, firmata dai sostituti procuratori Miriam Lapalorcia ed Enrico Giacomo Infante. sostiene, in via principale, la tesi della perdurante rilevanza penale dei fatti contestati, pur a seguito della riformulazione in senso restrittivo dell’art. 346 bis c.p.
Nella sua seconda parte, di particolare interesse, la Procura di Foggia sostiene invece, in via subordinata, la tesi della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge che ha riformulato in senso restrittivo l’art. 346 bis c.p. La questione sarebbe rilevante se il Tribunale dovesse ricondurre i fatti contestati in una sotto-fattispecie interessata dall’abolitio criminis (come nel caso del traffico di influenze meramente vantate ma in realtà inesistenti, ovvero in quello in cui corrispettivo della mediazione sia un’utilità non economica, ovvero in cui la mediazione sia diretta a commettere un fatto, come l’abuso d’ufficio, non costituente reato).
Come prospettato sulle pagine della nostra Rivista nel citato articolo (§ 4.1.) e in un successivo contributo (§ 2.2.6.), la Procura di Foggia prospetta il contrasto della riformulazione dell’art. 346 bis c.p. con l’art. 117, co. 1 Cost. in relazione all’art. 12 della Convenzione del Consiglio d’Europa contro la corruzione (c.d. Convenzione di Strasburgo).
La Convenzione di Strasburgo pone un obbligo di incriminazione, per attuare compiutamente il quale il traffico di influenze era stato riformulato in senso estensivo nel 2019 (con plauso del GRECO, organismo del Consiglio d’Europa che vigila sull’attuazione della Convenzione, e del quale fanno parte anche rappresentanti del Governo italiano). Scrive la Procura di Foggia: “l’art. 12 della Convenzione pone diversi obblighi internazionali di incriminazione, dando rilievo allo sfruttamento di relazioni asserite e non solo esistenti, nonché a qualsiasi vantaggio indebito quale contropartita e non solo a quello economico, e non limitando il concetto di mediazione illecita a quella diretta a far commettere al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato”.
Il sopravvenuto inadempimento di un obbligo internazionale di incriminazione si pone in contrasto con l’art. 117, co. 1 Cost. e rende la questione di legittimità costituzionale ammissibile: la giurisprudenza costituzionale, richiamata dalla memoria allegata, ammette infatti una eccezione al divieto del sindacato di legittimità costituzionale con effetti in malam partem (reviviscenza di una figura di reato abrogata) anche e proprio in caso di violazione di un obbligo internazionale di incriminazione.
Abbiamo dato notizia, sulla nostra Rivista, di questioni sollecitate (Procura di Reggio Emilia) e in un caso per ora sollevate (Tribunale di Firenze) in altri procedimenti a proposito della contestuale abolizione dell’abuso d’ufficio, da parte della stessa legge n. 114/2024. La memoria della Procura di Foggia è, a quanto risulta, la prima con la quale una richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale viene ora avanzata in relazione all’abolizione parziale del traffico di influenze illecite. Se nel caso dell’abuso d’ufficio la strada per l’ammissibilità della questione sollevata incontra un ostacolo nella mancanza di un obbligo convenzionale di incriminazione, analogo ostacolo non esiste, invece, in rapporto al traffico di influenze, la cui riformulazione fa a pugni con la scelta politica opposta realizzata nel 2019, proprio per attuare pienamente l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo.
(Gian Luigi Gatta)