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24 Marzo 2026


La Cassazione sul luogo di consumazione del peculato del delegato alla vendita nelle esecuzioni immobiliari mediante bonifici disposti con home banking

Cass. Pen., Sez. Sesta, 16 dicembre 2025 (dep. 10 marzo 2026), n. 9180, Pres. G. De Amicis, Est. M. Ricciarelli



Si segnala ai lettori la sentenza n. 9180, depositata il 10 marzo scorso, della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, che torna a esaminare il delitto di peculato nell’attività dei professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, soffermandosi in particolare sull’individuazione del luogo di consumazione del reato in caso di appropriazione di somme mediante bonifici disposti tramite home banking.

La vicenda trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti di un professionista delegato alla vendita nell’ambito di procedure esecutive immobiliari pendenti presso i Tribunali di Napoli e Varese, al quale era affidata la gestione delle somme versate dagli offerenti su un conto corrente intestato alla procedura. In particolare, l’imputato aveva aperto presso una filiale BNL di Napoli un conto destinato alla gestione delle procedure, sul quale affluivano i proventi delle vendite. Secondo l’accertamento compiuto dai giudici di merito, egli aveva disposto, mediante bonifici, il trasferimento di gran parte di tali somme su un proprio conto personale acceso presso Intesa Sanpaolo (filiale di Torre del Greco), così appropriandosene.

Con sentenza del 10 settembre 2025 la Corte d’appello di Napoli, confermando la decisione resa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, ha ritenuto integrato il delitto di peculato e ha, conseguentemente, condannato l’imputato alla pena di due anni di reclusione, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater c.p.

Avverso la sentenza di condanna l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla competenza territoriale. In particolare, ha sostenuto che i bonifici erano stati disposti tramite home banking dal proprio studio di Castellammare di Stabia e che, in ogni caso, l’appropriazione si sarebbe consumata nel luogo di accredito delle somme sul conto personale acceso a Torre del Greco, con conseguente competenza del Tribunale di Torre Annunziata.

La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il ricorso, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ribadendo che il delitto di peculato si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l’appropriazione, coincidente con l’interversione del titolo del possesso del bene o del denaro. Nel caso di specie, l’imputato aveva la disponibilità delle somme in quanto depositate su conti correnti accesi a Napoli e destinati alla gestione delle procedure esecutive. L’atto appropriativo si è, dunque, perfezionato nel momento in cui egli, mediante bonifici istantanei, ha impresso alle somme una destinazione diversa da quella connessa all’incarico ricevuto, determinandone il distacco dalla finalità pubblicistica cui erano vincolate.

Ne consegue che il luogo di consumazione del reato deve essere individuato in quello in cui le somme erano detenute e gestite, ossia Napoli, luogo in cui si trova il conto corrente relativo alle procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della disponibilità del denaro, per effetto della diversa destinazione conferitagli. Sono stati, al contrario, ritenuti irrilevanti sia il luogo dal quale l’imputato aveva impartito gli ordini di bonifico tramite home banking, sia quello di accredito delle somme sul conto personale, trattandosi di mere modalità esecutive o di effetti dell’atto appropriativo già perfezionato.

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Patrizia Brambilla)