Pubblichiamo in allegato la memoria con la quale la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nell’ambito di un procedimento penale per la nota vicenda degli affidi di minori e Bibbiano, ha chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale della legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio), nella parte in cui ha abrogato la norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Si tratta, a quanto risulta, della prima iniziativa in tal senso. Sui profili di diritto intertemporale e di legittimità costituzionale della recente legge, in rapporto agli interventi sui delitti di abuso d’ufficio e di traffico di influenze illecite, la nostra Rivista ha pubblicato nei giorni scorsi un ampio contributo, al quale rinviamo.
L’illegittimità costituzionale della recente legge, entrata in vigore il 25 agosto scorso, è stata argomentata in ragione del ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 117 Cost. La memoria, firmata dal Sostituto Procuratore dott.ssa Valentina Salvi, reca la data del 9 settembre 2024 ed è stata subito ripresa dagli organi di stampa, che hanno riportato commenti da parte dei difensori degli imputati e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.
La lettura della memoria allegata, alla quale rinviamo, si segnala per più profili di interesse. Essa, infatti:
- fa toccare con mano, nell’ambito di una più ampia e complessa vicenda, che contempla anche (appunto) imputazioni per abuso d’ufficio, gli evidenti possibili vuoti di tutela penale conseguenti all’abolitio criminis e relativi, nel caso di specie: all’affidamento di servizi di psicoterapia a favore di minori in tutela del servizio sociale in assenza di procedure di evidenza pubblica e al pagamento degli stessi attraverso l’utilizzo di soggetti fittiziamente interposti; al versamento ad affidatari di minori, da parte di un dirigente pubblico, di una quota di affido doppia rispetto a quelle previste dalla legge, omettendo di astenersi in virtù di pregressi rapporti di amicizie e di natura professionale; al versamento, in un altro caso, di quote di affido (proseguito anche dopo la maggiore età del minore) maggiorate rispetto a quelle previste dalla legge, omettendo il dirigente pubblico di astenersi in virtù del rapporto sentimentale e di convivenza con l’affidatorio, della comproprietà dell’abitazione su cui entrambi pagavano il mutuo e della cointestazione di un conto corrente;
- si confronta con non semplici questioni in punto di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, nel tentativo di argomentare la sindacabilità della legge abolitrice del reato, con effetti in malam partem;
- svolge interessanti considerazioni, in punto di fondatezza, relative al ritenuto contrasto con i parametri costituzionali sopra richiamati (mostrando, tra l’altro, profili di irragionevolezza in rapporto alla perdurante incriminazione dei fatti di omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. e di quelli riconducibili alla turbativa d’asta ex artt. 353 e 353 bis c.p.).
(Gian Luigi Gatta)