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11 Settembre 2024


Abolizione dell'abuso d’ufficio e caso Bibbiano: la Procura di Reggio Emilia chiede al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale


Pubblichiamo in allegato la memoria con la quale la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nell’ambito di un procedimento penale per la nota vicenda degli affidi di minori e Bibbiano, ha chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale della legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio), nella parte in cui ha abrogato la norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Si tratta, a quanto risulta, della prima iniziativa in tal senso. Sui profili di diritto intertemporale e di legittimità costituzionale della recente legge, in rapporto agli interventi sui delitti di abuso d’ufficio e di traffico di influenze illecite, la nostra Rivista ha pubblicato nei giorni scorsi un ampio contributo, al quale rinviamo.

L’illegittimità costituzionale della recente legge, entrata in vigore il 25 agosto scorso, è stata argomentata in ragione del ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 117 Cost. La memoria, firmata dal Sostituto Procuratore dott.ssa Valentina Salvi, reca la data del 9 settembre 2024 ed è stata subito ripresa dagli organi di stampa, che hanno riportato commenti da parte dei difensori degli imputati e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

La lettura della memoria allegata, alla quale rinviamo, si segnala per più profili di interesse. Essa, infatti:

  • fa toccare con mano, nell’ambito di una più ampia e complessa vicenda, che contempla anche (appunto) imputazioni per abuso d’ufficio, gli evidenti possibili vuoti di tutela penale conseguenti all’abolitio criminis e relativi, nel caso di specie: all’affidamento di servizi di psicoterapia a favore di minori in tutela del servizio sociale in assenza di procedure di evidenza pubblica e al pagamento degli stessi attraverso l’utilizzo di soggetti fittiziamente interposti; al versamento ad affidatari di minori, da parte di un dirigente pubblico, di una quota di affido doppia rispetto a quelle previste dalla legge, omettendo di astenersi in virtù di pregressi rapporti di amicizie e di natura professionale; al versamento, in un altro caso, di quote di affido (proseguito anche dopo la maggiore età del minore) maggiorate rispetto a quelle previste dalla legge, omettendo il dirigente pubblico di astenersi in virtù del rapporto sentimentale e di convivenza con l’affidatorio, della comproprietà dell’abitazione su cui entrambi pagavano il mutuo e della cointestazione di un conto corrente;
  • si confronta con non semplici questioni in punto di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, nel tentativo di argomentare la sindacabilità della legge abolitrice del reato, con effetti in malam partem;
  • svolge interessanti considerazioni, in punto di fondatezza, relative al ritenuto contrasto con i parametri costituzionali sopra richiamati (mostrando, tra l’altro, profili di irragionevolezza in rapporto alla perdurante incriminazione dei fatti di omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. e di quelli riconducibili alla turbativa d’asta ex artt. 353 e 353 bis c.p.).

(Gian Luigi Gatta)