Cass., Sez. VI, sent. 14 novembre 2025 (dep. 14 gennaio 2026), n. 1577, pres. De Amicis, rel. Tondin
*Contributo pubblicato nel fascicolo 3/2026.
1. Con la sentenza in commento, la sesta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valutazione dell’attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale per i delitti di violenza domestica e di genere. Più precisamente, i giudici di legittimità hanno escluso che la ripresa dei rapporti tra l’imputato e la persona offesa possa essere univocamente intesa come elemento dimostrativo del rischio di recidiva.
2. La pronuncia del Supremo Collegio è scaturita dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato avverso la decisione del Tribunale di Perugia, che aveva rigettato l’appello cautelare contro l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione ai reati di “maltrattamenti in famiglia”, in danno della compagna convivente, e “atti persecutori”, perpetrati nei confronti dei genitori di quest’ultima.
Il ricorrente lamentava la violazione di legge e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell’attualità e concretezza del periculum libertatis, stante il mero richiamo della decisione cautelare all’entità della pena inflitta al ricorrente, già giudicato con rito abbreviato, e alla presenza di un precedente penale risalente a otto anni prima, in assenza di adeguati riscontri circa la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e «la qualificazione del riavvicinamento come condotta manipolatoria dell’imputato».
Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato, sul rilievo che la gravità dei delitti e dei precedenti penali, unita alla circostanza di aver commesso i fatti durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, delineasse un «quadro di allarmante personalità» dell’imputato sufficiente a comprovare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Nel caso di specie, è stata esclusa l’idoneità di misure diverse da quella carceraria e ritenuto irrilevante il decorso del tempo dall’applicazione della misura. La Corte di Cassazione ha, però, mostrato di non condividere il significato attribuito dal Tribunale alla ricomposizione del rapporto tra l’autore del reato e la vittima.
3. La sentenza in commento ha, infatti, escluso l’esistenza di una massima di esperienza secondo cui «la ‘riappacificazione’ sarebbe una condotta di per sé dimostrativa della esposizione della vittima “alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante”»[1]. Essa si pone, invece, come circostanza di fatto suscettibile di assumere plurimi significati a seconda del caso concreto.
Le massime di esperienza, come rammentano i giudici di legittimità, si distinguono dalla «mere congetture» per il fatto di essere «regole preesistenti al giudizio, formulate sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, suscettibili di verifica empirica e generalmente riconosciute o accettate in un dato contesto»[2].
Nel caso di specie, se, da un lato, non può che riconoscersi che, nelle dinamiche delle relazioni abusanti, si verifichino spesso episodi di riavvicinamenti e pacificazioni tra il soggetto maltrattante e la vittima, per effetto di pressioni e atteggiamenti manipolatori, lasciando quest’ultima esposta al pericolo di condotte reiterative, dall’altro lato, appare evidente come tali eventi non costituiscano una condizione esclusiva dei «delitti di violenza di genere», ma possano verificarsi in relazione a qualunque tipo di reato[3]. Tanto che il legislatore, in alcuni casi, ha espressamente regolato gli effetti del loro concreto verificarsi. A ciò è orientato, a parere della Corte di Cassazione, l’art. 500, comma 4, c.p.p., che prevede l’acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone qualora vi siano elementi concreti per ritenere che il medesimo sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, perché non deponga oppure deponga il falso.
Da tali considerazioni, i giudici di legittimità arrivano a dedurre che «la “ripresa dei rapporti” è una evenienza di fatto, che deve essere apprezzata, laddove ritenuta rilevante, con i consueti criteri di valutazione della prova, potendo essere veritiera o meno, o comunque, pur se vera, indicare il perdurante timore della vittima nei confronti del reo»[4].
4. Applicando tale assunto alla valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, ne deriva che, pure «in casi acclarata violenza di genere», al dato in questione non può essere attribuita automaticamente alcuna valenza dimostrativa, potendo assumere, all’esito dell’accertamento fondato sulle peculiarità del caso concreto, diversi significati interpretativi: non può, quindi, essere inteso in senso univoco quale indicatore né della continua soggezione della vittima agli abusi, né, al contrario, della cessazione del comportamento violento. Diversamente opinando, conclude la Corte, si finirebbe per introdurre nello scenario cautelare «una sorta di prova legale»[5].
5. Del resto, osserva il Collegio, dalla normativa e dalla giurisprudenza sovrannazionali non sembra discendere, a carico degli Stati, alcun obbligo di prevedere regole di valutazione della prova ad hoc nel contesto della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Ne è un esempio l’art. 55, § 1 (Procedimenti d’ufficio o ex parte) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77 – nota come Convenzione di Istanbul – che, obbligando le Parti contraenti ad accertare che «il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia», incide sul regime di procedibilità degli specifici reati contemplati dalla fonte internazionale, senza «interferi[re] con i criteri di formazione e di valutazione della prova, che restano disciplinati dalle regole ordinarie del processo penale»[6].
Nella stessa direzione si muoverebbe anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che, nell’imporre alle autorità statali obblighi di protezione nei confronti delle vittime, si limita a vietare valutazioni basate «unicamente sulla percezione di pericolo riportata dalla vittima», al fine di «individuare la presenza di rischi reali e imminenti da contenere con apposite e proporzionate misure preventive»[7], astenendosi, tuttavia, dal fornire indirizzi circa il significato probatorio da attribuire all’evolvere dei rapporti con l’autore del reato nei procedimenti penali.
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6. Le conclusioni a cui pervengono i giudici di legittimità nella sentenza in esame contribuiscono a meglio dettagliare i presupposti applicativi per l’adozione di misure cautelari personali nei procedimenti per reati riconducibili alla violenza di genere, specialmente nella sua declinazione di violenza domestica e nelle “relazioni strette”.
La materia assume tratti peculiari a fronte della vocazione della decisione de libertate a coltivare le esigenze protettive della persona offesa.
Obblighi internazionali, infatti, sollecitano gli Stati nel senso di preservare le vittime dall’eventuale reiterarsi di condotte criminose, nonché da comportamenti ritorsivi o intimidatori da parte di chi è accusato di violenza di genere e contro i familiari.
In particolare, l’art. 56 della già citata Convenzione di Istanbul impone che le Parti contraenti «adottino le misure legislative, o di altro tipo, destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari»; la più recente Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica[8] individua nell’obbligo di valutazione individuale delle esigenze di protezione della vittima (art. 16) il fulcro centrale e strategico del sistema di tutela predisposto. Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Strasburgo ha affermato l’esistenza di un obbligo positivo in capo allo Stato di tutelare le persone vulnerabili, tra cui rientrano le vittime di violenza domestica, mediante l’adozione di misure adeguate a proteggerle da aggressioni alla vita e all’integrità fisica[9]. In applicazione di tale principio, l’Italia è stata condannata per violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione nei noti casi Talpis[10], Landi[11] , Giorgi[12] e M.S.[13], avendo la Corte ravvisato una tardiva attivazione delle autorità nazionali che ha contribuito alla reiterazione delle condotte violente[14].
In questo contesto, gli specifici obiettivi di protezione delle persone offese, esposte a un maggior rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, assegnano alle misure cautelari una spiccata connotazione special-preventiva, che si riverbera in una «specificazione del rischio di reiterazione del reato» ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.[15].
In sostanza, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità[16], allorché si proceda per «reati consumati all’interno di “relazioni strette”» l’intervento cautelare, attuato mediante sia le misure specifiche, quali sono l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) sia tutte le altre comuni misure cautelari coercitive, assume una direzione precisa, diretta a «contenere una pericolosità “mirata”, orientata nei confronti di una specifica persona».
Risulta evidente che, nei procedimenti per reati attinenti a questo specifico settore, l’applicazione di una cautela personale, sebbene non sia esclusa per fronteggiare un pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione criminosa a tutela della collettività, venga ulteriormente – e più spesso – impiegata con la funzione di impedire la reiterazione delle condotte violente in danno di soggetti passivi determinati, la cui individuazione passa attraverso la valutazione delle specifiche «circostanze di fatto», che includono necessariamente gli aspetti del rapporto esistente tra la persona offesa e l’imputato[17].
7. Così va inquadrato il tema, affrontato dalla sentenza in commento, del significato – o, meglio, dei significati – da attribuire al “riavvicinamento” tra autore e vittima del reato.
Si è osservato che supposti episodi di “riappacificazione”, a cui spesso seguono ridimensionamenti o persino ritrattazioni della persona offesa, si presentano come fenomeni frequenti, spesso dovuti «alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui usualmente si sviluppa la violenza»; circostanza che rende necessario un «impegno motivazionale» per il giudice cautelare, tenuto ad accertare se tali condotte possano essere «sintomatiche dell’esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante»[18].
La soluzione adottata nella sentenza che si annota può essere salutata con favore, in quanto in essa trova conferma e sviluppo l’esigenza che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato – intenso come la «riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati»[19] – sia oggetto di una valutazione specifica, calibrata sulle peculiarità della singola vicenda, che qui ha come gradiente le dinamiche della relazione tra la vittima e l’imputato.
A ben guardare, la decisione, pur muovendo da una diversa prospettiva, non sembra discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di maltrattamenti in famiglia, le manifestazioni di volontà della persona offesa, tanto nel senso dell’interruzione[20], quanto in quello della ricomposizione[21] del legame nell’ambito del quale si è consumata la condotta criminosa, non sono di per sé rilevanti ai fini della valutazione del persistere del pericolo di reiterazione del reato. Ciò in quanto risulta comunque imprescindibile una corretta valutazione del rischio di ripetizione di comportamenti violenti, che non può essere affidata all’iniziativa della persona offesa stessa.
8. Quindi, l’approccio orientato alla protezione della vittima, da seguire per l’applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., nei casi di violenza domestica e di genere, richiede una particolare cautela nel ricondurre il pericolo di reiterazione del reato alla vicenda sub iudice, evitando che la prognosi di pericolosità si fondi su generici indicatori dell’attitudine a delinquere o, come nella vicenda in esame, su automatismi privi di adeguato supporto motivazionale. Solo così è possibile garantire, nel singolo procedimento cautelare, il punto di equilibrio tra le finalità di salvaguardia della persona offesa e i diritti di libertà dell’imputato.
[1] V. § 2 dei Considerato in diritto della sentenza in commento.
[2] V. § 3 dei Considerato in diritto della sentenza in commento, che, in tal senso, richiama Cass. pen., Sez.VI, 28 maggio 2014, n. 36430, in C.E.D. n. 260813; Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2013, n. 51818, in C.E.D. n. 258117; a riguardo, v. anche Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2020, n. 16523, in C.E.D. n. 281385; Cass. pen., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 25616, in C.E.D. n. 277312; Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118, in C.E.D. n. 261992; Cass. pen., S.U., 17 ottobre 2006, n. 10251, in C.E.D. n. 235697; con particolare riferimento al c.d. “ciclo della violenza” v. Cass. pen., Sez. VI, 11 settembre 2025, n. 35667, in questa Rivista, 25 novembre 2025, con commento di F. Torlasco, Il “ciclo della violenza” come massima di esperienza per l’accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione.
[3] A riguardo, la sentenza che si annota, in un passaggio successivo, evidenzia che «nella casistica giudiziaria si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta (ritrattazione di denunce di estorsione, dichiarazioni non veritiere di avvenuto risarcimento/riparazione utilizzati per invocare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen)».
[4] V. § 3 dei Considerato in diritto della sentenza in commento.
[5] Idem.
[6] V. § 5 dei Considerato in diritto della sentenza in commento.
[7] V. § 6 dei Considerato in diritto della sentenza in commento, in cui si richiama C.edu, Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurk c. Austria.
[8] Per un’analisi dettagliata del provvedimento si rinvia ad A. Massaro, La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull’ordinamento italiano, in questa Rivista, 3, 2025, p. 117 ss.
[9] Cfr. il leading case C.edu, sez. III, 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia; nonché C.edu, Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurk c. Austria, pure citata dalla sentenza in commento.
[10] C.edu, Sez. I, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia.
[11] C.edu, Sez. I, 7 aprile 2022, Landi c. Italia.
[12] C.edu, 16 giugno 2022, Giorgi c. Italia.
[13] C.edu, 7 luglio 2022, M.S. c. Italia.
[14] Per un’accurata esposizione e analisi delle decisioni v. V. Bonini, Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni, in questa Rivista, 3, 2023, p. 56 ss.
[15] Così V. Bonini, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, Milano, 2018, p. 218; v. anche P. Maggio, Rapporti familiari e tutela processuale penale, in Proc. pen. giust., 2022, p.p. 1609-1610.
[16] In questo senso Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 2023, n. 11910, in C.E.D. n. 284570; Cass. pen., Sez. II, 13 febbraio 2018, n. 11031, in C.E.D. n. 272471.
[17] V. Bonini, loc. cit., p. 205 e 226; F. Zacchè, Criterio di necessità e misure cautelari personali, Milano, 2018, p. 94; più di recente Id, L’imputato pericoloso, in Le nuove frontiere della presunzione di innocenza, a cura di F. Cassiba, J. Della Torre, E.N. La Rocca, F. Zacchè, Milano, 2024, p. 202; finalità ritenuta esclusiva dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa da P. Bronzo, Profili critici delle misure cautelari “a tutela dell’offeso”, in Cass. pen., 2012, p.p. 3471-3472 e L. Caraceni, Misure cautelari pro victima e diritti di libertà dell’accusato, in Arch. n. proc. pen., 2017, p. 255.
[18] Così R. Muzzica, Le specificità della violenza di genere nell’ambito del subprocedimento cautelare, in questa Rivista, 12, 2023, p. 14.
[19] Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 24478, in C.E.D. n. 263722.
[20] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 46797, in C.E.D. n. 285542, in relazione al manifestato proposito della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove; il tema è ripreso da Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2024, n. 42353, in C.E.D. n. 287232.
[21] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 2024, n. 44544, in Dir. pen. proc., 2025, p. 175.