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07 Luglio 2026


Rimessa alla Consulta una questione di legittimità della disciplina transitoria prevista dalla riforma Cartabia sulla procedibilità della violenza sessuale

Cass., Sez. III, ud. 28 aprile 2026 (dep. 19 giugno 2026), n. 22740, Pres. Di Stasi, Est. Battistini



Segnaliamo ai lettori un’ordinanza della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con cui è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, «nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen. connesso con il delitto di cui all’art. 610 cod. pen., nel caso in cui quest’ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima dell’entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento all’art. 3 Cost.».

Com’è noto, ai sensi dell’art. 609-septies, comma 4, n. 4 c.p., per il reato di violenza sessuale si procede d’ufficio «se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

La riforma Cartabia ha ampliato il novero dei reati procedibili a querela, facendovi rientrare anche il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., nell’ipotesi base, contestata nel caso di specie.

Contestualmente, il legislatore ha previsto, nell’art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022, che, per «i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto».

 

L’ordinanza che si segnala dubita della legittimità costituzionale di questa disciplina.

La Suprema Corte richiama la sentenza n. 123 del 2025 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui prevede che si continui a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p., connesso con il delitto di cui all’art. 635, comma 2, n. 1), c.p., commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, prima che quest’ultimo divenisse procedibile a querela.

 

Nella sentenza richiamata, la Consulta ha rimarcato che le modifiche del regime di procedibilità sono sottoposte ai principi costituzionali che regolano la successione di leggi penali nel tempo, così che trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior, salve eventuali deroghe che superino il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che, in relazione al reato di atti persecutori, la deroga non fosse giustificata, ma imponesse «un sacrificio netto dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonché del suo interesse all’applicazione di una disciplina che il legislatore reputa oggi proporzionata rispetto al complesso degli interessi in gioco».

 

A detta della Corte di cassazione, la pronuncia appena richiamata rende non manifestamente infondata la questione sollevata in relazione alla procedibilità del reato di violenza sessuale.

 

In allegato può leggersi il testo dell’ordinanza.

 

(Francesco Lazzarini)